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Problemi di condominio?


Codice deontologico[altre sezioni]



CODICE DEONTOLOGICO

 

 

Prefazione

 

L’operatore Gestimmobil esercita la propria attività in piena libertà ed autonomia. Ogni operatore è libero nelle scelte di impresa che esulano i rispetto dei principi stabiliti nel contratto di affiliazione, nonché delle norme di comportamento. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

 

 

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

 

ART. 1 - Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli operatori Gestimmobil e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

 

 

ART. 2 - Potestà disciplinare
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tenere conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’ infrazione.

 

 

ART. 3 - Volontarietà dell’azione
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri ed alla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quando siamo mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

 

 

ART. 4 - Doveri di probità, dignità e decoro
L’operatore Gestimmobil deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

 

 

1.        Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’operatore cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato le leggi e le normative applicabili, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

 

 

2.        L’operatore Gestimmobil è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività professionale di amministratore quando si riflettano sulla sua reputazione professionale, possano compromettere l’ immagine della Casa Madre o della categoria professionale di amministratore.

 

 

ART. 5 - Doveri di lealtà e correttezza
L’operatore Gestimmobil deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. Non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.

 

 

ART. 6 - Dovere di fedeltà
E’ dovere dell’operatore svolgere con fedeltà la propria attività professionale.

 

 

1.        Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’operatore che compia consapevolmente atti contrari all’interesse della comunità condominiale o anche del singolo.

 

 

ART. 7 - Dovere di diligenza
L’operatore Gestimmobil deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.

 

 

1.        In particolare, la diligenza da assumere quale modello, non è la diligenza del “buon padre di famiglia”, considerata media, la superiore diligenza del mandatario, essendo la funzione dell’amministratore regolata anche dalle norme sul mandato, trattando anche interessi morali ed economico-patrimoniali.

 

 

ART. 8 - Dovere di segretezza e riservatezza
E’ dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell’operatore Gestimmobil, mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato, anche in ossequio alle norme di tutela della Privacy.

 

 

1.        L’operatore è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei confronti degli ex clienti.

  

 

2.        L’operatore è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale.

 

 

3.        L’operatore può fornire ai sostituti, collaboratori, consulenti, informazioni, accesso e documenti e informazioni necessari per l’espletamento dell’incarico.

 

 

ART. 9 - Dovere di indipendenza
Nell’esercizio dell’attività professionale l’operatore Gestimmobil ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

 

 

ART. 10 - Dovere di competenza
L’operatore Gestimmobil non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. In particolare, nella assunzione di incarichi particolarmente importanti o difficoltosi, riguardo anche alle specifiche materie da trattare, può chiedere, manifestando alla clientela tale intenzione, il supporto di collaboratori o colleghi, o anche di professionisti esterni alla struttura o al circuito Gestimmobil.

 

 

ART. 11 - Dovere di aggiornamento professionale
E’ dovere dell’operatore Gestimmobil curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare riferimento alle normative di settore. Ha inoltre il dovere di seguire i corsi di aggiornamento, individuale, cartaceo o informatico, nonché tutte le informative di settore che
la Casa Madre produrrà per ogni associato, prestando particolare attenzione alle norme che regolano l’attività dell’amministratore o di quelle che modificano il comportamento dei condomini, informando tempestivamente la Casa Madre in caso di incomprensioni o di mancata formazione che ne pregiudichi lo svolgimento della attività professionale.

 

 

ART. 12 - Rapporti con mezzi di informazione e diffusione
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione, l’operatore Gestimmobil deve ispirarsi a criteri di equilibrio, misura e pacatezza nelle espressioni, nel rispetto dei doveri di discrezione, di riservatezza e verità.

 

 

ART. 13 - Divieto di accaparramento di clientela
Il comportamento dell’operatore, nei confronti della clientela, deve essere professionalmente equilibrato sia sotto il profilo di assunzione di incarichi sia sotto il profilo della offerta economica dell’incarico, evitando sconti, baratti e contrattazione che possano svilire la figura dell’amministratore. Anche in caso di concorrenza diretta, l’operatore Gestimmobil deve rifiutare un confronto diretto a sminuire l’avversario-concorrente, ponendo invece l’accento sulla propria capacità professionale. Deve evitare situazioni limite come la reperibilità oltre la normale decenza, conformandosi, pertanto, ad altre figure professionali anche di settori diversi.

 

 

ART. 14  - Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’operatore Gestimmobil deve evitare di usare espressioni sconvenienti ed offensive negli scritti e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi, dei fornitori che nei confronti degli utenti, quand’anche esistano controversie aperta. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica.

 

 

ART. 15 -  Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti
L’attività professionale, l’uso dei loghi e segni distintivi e di quant’altro possa identificare l’operatore come un operatore Gestimmobil, è sottoposta alla frequenza del primo corso di formazione stabilito dalla casa madre, oltre ad espressa autorizzazione della Casa madre ad esercitare la professione. La frequenza al corso non è condizione essenziale all’esercizio della professione ne all’utilizzo dei segni distintivi della Casa Madre.

 

 

TITOLO II - RAPPORTI CON I COLLEGHI

 

ART. 16 -  Rapporto di colleganza in genere
L’operatore Gestimmobil deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

 

 

1.        L’operatore è tenuto a rispondere con sollecitudine alle richieste di informativa del collega.

 

 

2.        L’operatore, in caso in richiesta di assunzione di incarico è tenuto ad informare, ove possibile, il collega di un proprio intervento in assemblea, durante la quale deve tenere un comportamento inspirato alla correttezza ed alla professionalità.

 

 

3.        In caso di controversia o di manifesta incongruenza di dati, atti o fatti  che pregiudichino il comportamento del collega o la sua condotta diligente, l’operatore Gestimmobil ha il dovere di dare corso ad azione, limitandosi, sotto la propria responsabilità, ad esporre i fatti secondo il proprio punto di vista alla platea, evitando consigli, quando non richiesti, e commenti.

 

 

ART. 17 -  Notizie riguardanti il collega
L’esibizione di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario, e così l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona, e’ tassativamente vietata, salvo che abbia essenziale attinenza con i fatti di causa.

 

 

1.        L’operatore Gestimmobil deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti negativi sull’attività professionale di un collega e in particolare sulla sua condotta e su suoi presunti errori o incapacità.

 

 

2.        L’operatore Gestimmobil non può formulare giudizi sullo stato di un accertato problema, salvo che il collega incaricato della stessa vi consenta.

 

 

ART. 18 -  Obbligo di dare istruzioni al collega in caso di trapasso
L’operatore Gestimmobil e’ tenuto a dare tempestive istruzioni al collega.

  

 

ART. 19 -  Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati
Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.

 

 

TITOLO III - RAPPORTI CON LA CASA MADRE

 

ART. 20 -  Rapporti la Casa madre
L’operatore Gestimmobil ha il dovere di informare
la Casa Madre di ogni fatto che riguarda lo svolgimento della sua professione, e che sia tale da pregiudicarne l’integrità morale e professionale. In caso di provvedimento disciplinare interno o di altre associazioni o società, l’operatore Gestimmobil ha il dovere di fornire la propria versione dei fatti, ispirando le proprie dichiarazioni a serietà, professionalità, correttezza e verità.

 

 

1.        In caso di provvedimento disciplinare dovuto a reclamo scritto da parte di utente o collega, la Commissione Giudicante avvia un procedimento teso alla acquisizione di informazioni, testimonianze e documenti relativi.

 

 

2.        L’operatore oggetto di provvedimento disciplinare, può produrre entro 3 mesi dalla comunicazione atti e documenti che possano inibire l’azione disciplinare a suo carico.

 

 

3.        In ogni momento, la casa madre può emettere un richiamo necessario per adeguare il comportamento dell’operatore, giudicato lesivo dell’immagine della Casa Madre o della figura professionale dell’amministratore, nonché dei principi morali e di comportamento insiti in questo codice deontologico, qualora accerti autonomamente o attraverso ispezione la fondatezza degli argomenti a supporto del richiamo. Avverso al richiamo autonomo è consentita la difesa scritta contenente le motivazioni, che dovranno giungere con raccomandata a mano o a/r alla sede della Commissione Giudicante entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del richiamo.

 

 

ART. 21 -  Rapporti di preparazione professionale e stages
L’operatore è tenuto a prestare, compatibilmente con i propri impegni ed orari di lavoro, la propria opera di formazione relativamente ai progetti di stage e di formazione “sul campo”della Casa Madre.

 

 

ART.22 – Sospensione dal rapporto e radiazione                                                                                                                                    In In caso di segnalazione con avvenuto accertamento e notifica all’operatore, da parte della casa madre, di comportamento scorretto o lesivo dei principi indicati nel presente codice deontologico, verrà proposta sospensione del rapporto di affiliazione. Tale provvedimento verrà indicato sui principali organi di stampa locale e nazionale, oltre che per conoscenza, alle associazioni ed organizzazioni similari, e sulla stampa e bollettini ufficiali diffusi da Gestimmobil. Qualora l’operatore dovesse subire procedimenti disciplinari accertati in misura superiore a tre in cinque anni, si procederà alla radiazione d’ufficio.

 

TITOLO IV - RAPPORTI CON LA PARTE MANDANTE

 

ART. 23 -  Rapporto di fiducia
Il rapporto con la parte mandante è fondato sulla fiducia.

 

 

1.        L’incarico deve essere conferito dalla parte mandante.

 

 

2.        L’operatore Gestimmobil deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con mandante rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale.

 

 

ART. 24 -  Autonomia del rapporto
L’operatore Gestimmobil ha il dovere di fornire pareri sulla risoluzione delle questioni, secondo la propria capacità professionale, oltremodo coadiuvata da pareri scritti forniti da professionisti o associazioni di categoria alle quali fare riferimento. Lo stesso, non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, ne’ suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.

 

 

ART. 25 -  Conflitto di interessi
L’operatore Gestimmobil deve astenersi dal fornire la propria disponibilità, quando in questa sia ravvisabile un conflitto di interessi tale che ne pregiudichi la serietà professionale.

 

 

ART. 26 -  Inadempimento al mandato
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte mandante.

 

 

ART. 27 -  Obbligo di informazione
L’avvocato e’ tenuto ad informare chiaramente la parte mandante di ogni atto o fatto che, stante la rilevanza dello stesso, debba essere portato a conoscenza. Lo stesso obbligo deve essere espletato a semplice richiesta, anche verbale, da parte di mandante, tenuto conto dei doveri di riservatezza e della normativa sulla Privacy.

 

 

ART. 28 -  Gestione economico-finanziaria e patrimoniale
L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto nell’ambito dello svolgimento del proprio incarico professionale, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto.

 

 

1.        Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute.

 

 

ART. 29 -  Restituzione di documenti e passaggi di consegne
L’operatore Gestimmobil é in ogni caso obbligato a restituire rapidamente la documentazione relativa al condominio o alle unità immobiliari in
caso di passaggio di consegne. Lo stesso trapasso sarà oggetto di verbale conforme al modello approvato dalla casa madre, che verrà sottoscritto dalle parti.

 

 

ART. 30 -  Richiesta di pagamento
L’onorario dell’operatore Gestimmobil deve essere comunicato in anticipo, con la formulazione della offerta di assunzione di incarico, e non può essere suscettibile di variazioni in alto o in basso, quando tali variazioni non siano state comunicate ed accettate dalla parte mandante o non facciano parte di una azione direttamente connessa all’espletamento dell’incarico, ordinario o straordinario.

 

 

1.        Costituisce infrazione disciplinare la alterazione del compenso preventivamente proposto ed accettato.

 

 

ART. 31 -  Azioni contro la parte mandante per il pagamento del compenso
L’operatore Gestimmobil può agire giudizialmente nei confronti della parte mandante per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.

 

 

ART. 32 -  Rinuncia al mandato
L’operatore Gestimmobil ha diritto di rinunciare al mandato.

 

 

1.        In caso di rinuncia al mandato l’operatore Gestimmobil deve dare alla parte mandante un preavviso adeguato alle circostanze.

 

 

2.        Qualora la parte mandante non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro amministratore, l’operatore Gestimmobil resta in carica sino a nuova nomina.

 

 

3.        In caso di impossibilità nella gestione o di tensioni tali che non ne permettano il normale svolgimento del proprio operato, l’operatore gestimmobil dovrà informare l’Autorità Giudiziaria, chiedendo l’intervento, a seconda dai casi, della magistratura o della forza pubblica, informando in itinere la parte mandante.

 

 

TITOLO V - RAPPORTI CON I FORNITORI E I TERZI.

 

ART. 33 -  Scelta del fornitore
Nella assunzione di un incarico, l’opertatore Gestimmobil mantiene tali i fornitori del condominio, senza procedere ad arbitrari cambiamenti quando questi non siano oggetto di deliberazione verbalizzata da parte della assemblea. Nella eventuale sostituzione di un fornitore, l’operatore Gestimmobil deve avviare un informale contraddittorio con la parte o con di Consiglieri, qualora esistano, provvedendo alla esibizione di preventivi, i quali andranno firmati e datati da parte di ogni intervenuto, compreso quello scelto. Solo in casi di estrema urgenza o di reiterata assenza in incontri informali, l’operatore Gestimmobil potrà provvedere autonomamente alla sostituzione del fornitore. In caso di sostituzione arbitraria, dovrà attenersi alla scelta che presenta il miglior rapporto qualità-prezzo, oltre alla reputazione che lo stesso gode sul mercato, evitando di esporre la parte mandante ad azioni di rivalsa o di impugnativa di un eventuale contratto con il fornitore uscente. Nella scelta del fornitore, l’operatore Gestimmobil dovrà addivenire ad una contrattazione che possa essere la più vantaggiosa per la parte mandante, sia sotto il profilo dell’espletamento del rapporto di fornitura, sia relativamente al vincolo che lega contrattualmente le parti.

 

 

ART. 34 -  Messa in mora del fornitore
L’operatore Gestimmobil dovrà procedere alla messa in mora e ad effettuare i solleciti di rito, in caso in cui sia stata fatta segnalazione di inadempimento parziale o totale da parte del fornitore. In caso di reiterato inadempimento, potrà procedere autonomamente alla sostituzione del fornitore.

 

 

ART. 35 -  Conflitto di interessi
L’operatore Gestimmobil deve astenersi dall’utilizzo di ditte o persone quali fornitori che possano far sorgere un conflitto di interessi tra le parti.

 

 

ART. 36 -  Rapporti con consulenti tecnici
L’operatore Gestimmobil deve ispirare il proprio rapporto consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.

 

 

 

 

TITOLO VI - DISPOSIZIONE FINALE

 

ART. 37 -  Norma di chiusura
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi.

 

 

 

 

 

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